A chi è rivolto
La domanda deve essere presentata dal soggetto danneggiato, unico titolare dell’eventuale risarcimento.
La domanda deve essere presentata dal soggetto danneggiato, unico titolare dell’eventuale risarcimento.
L’ente avvia il procedimento e reperisce d’ufficio, qualora non presentate dal cittadino, le relazioni tecniche, redatte da Agesp Spa ed eventualmente dalla Polizia Locale.
Il format presente sul portale deve essere compilato in ogni sua parte, deve contenere una descrizione della dinamica dell'incidente e deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
L'Ufficio Legale chiede al cittadino eventuali integrazioni documentali e conclude il procedimento entro 30 giorni, aprendo il sinistro presso la compagnia assicuratrice e comunicando l’avvenuta apertura al richiedente.
Per ritardi relativi a questa prima fase di gestione del sinistro, il cittadino può rivolgersi, per l’esercizio di potere sostitutivo, al Segretario Comunale oppure al TAR Lombardia di Milano con ricorso ex art. 31 Codice Processo Amministrativo.
Dalla comunicazione di avvenuta apertura del sinistro la gestione dello stesso diviene di esclusiva competenza della compagnia assicuratrice.
L’Ente, appena ricevuto il numero di sinistro dalla compagnia, lo trasmette al danneggiato, unitamente ai riferimenti del centro liquidativo incaricato dalla compagnia per la gestione del sinistro.
A seguito di ciò l’utente dovrà rivolgersi per ulteriori comunicazioni e richieste direttamente all'Ufficio Liquidazioni della Compagnia Assicuratrice citando il numero di sinistro assegnato. Sulla base degli obblighi contrattuali assunti, spetta alla compagnia di assicurazione valutare la sussistenza dei presupposti di accoglimento o diniego della domanda risarcitoria e provvedere all'eventuale pagamento del risarcimento. L'Amministrazione non può interferire sulle valutazioni della compagnia assicuratrice, né decidere di versare alcuna somma a qualunque titolo direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.).
La Compagnia Assicuratrice, una volta effettuate le verifiche di sua competenza, darà seguito al risarcimento oppure esprimerà formale diniego qualora non ravvisasse responsabilità a carico al Comune. In caso di respingimento della domanda di risarcimento il danneggiato potrà proporre, previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, proporre azione avanti il giudice ordinario competente (Giudice di Pace di Busto Arsizio o Tribunale di Busto Arsizio), sulla base del valore della causa.
Nel caso in cui si verifichi un sinistro, il danneggiato può presentare richiesta, a mezzo del presente portale, compilando l’apposito format ed allegando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF, Il Comune, dopo le verifiche del caso, inoltra la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice.
Il risarcimento è subordinato alla verifica della presenza di un' insidia o trabocchetto (buca o altro) che ha generato il danno o la lesione che abbia caratteristiche di invisibilità e imprevedibilità. In altri termini, l'insidia è tale laddove invisibile e imprevedibile (o inevitabile) usando un ordinario livello di attenzione e
diligenza (ad esempio, alla guida di un veicolo). Inoltre, il danneggiato ha l'obbligo di dimostrare l'oggettiva sussistenza delle condizioni sopra indicate.
Trattasi di attività svolta dal Comune secondo le regole del diritto privato e non di esercizio di potere autoritativo.
Una volta ricevuta la domanda, l'Amministrazione verifica la documentazione inviata.
Successivamente comunica l'avvio del procedimento alla compagnia di assicurazione la quale procede con tutte le attività conseguenti: analisi peritale, contatti con il danneggiato, comunicazione al danneggiato dell'esito dell'analisi peritale con eventuale risarcimento del danno. La comunicazione sarà inviata per conoscenza anche al richiedente per notificare i riferimenti della compagnia di assicurazione che segue la pratica (nominativo, numero di telefono e indirizzo).
Se richiesta, l'Amministrazione redige infine una relazione di competenza da inviare successivamente alla compagnia di assicurazione.
Sulla base degli obblighi contrattuali assunti, spetta alla compagnia di assicurazione valutare la sussistenza dei presupposti di accoglimento o diniego della domanda risarcitoria e provvedere all'eventuale pagamento del risarcimento. L'Amministrazione non può interferire sulle valutazioni della compagnia assicuratrice, né decidere di versare alcuna somma a qualunque titolo direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.). Pertanto, per qualsiasi informazione successiva alla domanda di risarcimento il danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente alla compagnia di assicurazione.
Se la domanda di risarcimento sarà respinta, il danneggiato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale competente.
| Tipo di pagamento | Importo |
|---|---|
| La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
La presentazione telematica dell'istanza non è disponibile
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio