Descrizione
Gli enti del terzo settore sono obbligati a tenere il registro dei volontari in cui devono essere iscritti tutti i volontari, associati e non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il registro deve essere vidimato in modo da garantirne la veridicità e prevenirne una alterazione dei contenuti. Deve quindi essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti (Decreto ministeriale 14/02/1992).
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve inoltre dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
In alternativa alle modalità di tenuta del registro sopra descritta, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici, qualora gli stessi assicurino l'inalterabilita' delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalita' di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
