Descrizione

I ciechi, gli amputati delle mani, i paralitici o coloro che hanno necessità di sostegno molto elevato per limitazioni di origine fisica possono votare con l'aiuto di un accompagnatore (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Quest'ultimo deve essere un elettore della propria famiglia o un altro elettore, volontariamente scelto, iscritto in un qualsiasi Comune italiano.
L'elettore affetto da grave infermità può richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione del timbro AVD che attesta il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale. L'elettore disabile deve presentare al Comune idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'ASL che attesti esplicitamente che l'elettore è impossibilitato a esercitare autonomamente il diritto di voto.
